CISL FP Padova Rovigo. Assegno Unico 2023: se non ci sono variazioni nel nucleo familiare basta l'ISEE
Con la circolare 132 del 15 dicembre 2022, l'INPS comunica che, per facilitare l'accesso delle prestazioni ai cittadini, l'Assegno Unico a partire dal 1° marzo 2023 continuerà ad essere erogato a coloro che già lo ricevevano senza dover presentare una nuova domanda, a condizione però di aver presentato il nuovo ISEE 2023 e che non siano intervenuti cambiamenti nel nucleo familiare.
Ma vediamo insieme i dettagli
E' presto detto: per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di Assegno Unico e Universale per i figli a carico, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l’INPS continuerà a erogare d’ufficio la misura introdotta dal decreto legislativo n. 230/2021, senza la necessità di presentare una nuova domanda.
Va ricordato, infatti, che la domanda di Assegno Unico e Universale andrebbe di norma presentata annualmente e l’erogazione del beneficio decorre nel periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo, a condizione che i requisiti richiesti rimangano soddisfatti.
Detto ciò, nell’ottica di promuovere tutte le iniziative di semplificazione per i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge, l’INPS erogherà la prestazione d’ufficio limitatamente ai soggetti richiedenti per i quali nell’archivio dell’Istituto, alla data del 28 febbraio 2023, sia presente una domanda a suo tempo presentata di Assegno Unico e Universale in corso a tale data in uno stato diverso da “Decaduta”, “Revocata”, “Rinunciata” o “Respinta”.
I dati dei soggetti beneficiari di Assegno Unico saranno automaticamente prelevati dagli archivi dell’Istituto e utilizzati per il pagamento della prestazione. L’istruttoria sarà effettuata anche dopo il 28 febbraio 2023 avvalendosi di tali dati e delle banche dati a disposizione dell’INPS.
Attenzione però, in caso di variazioni del nucleo familiare o delle condizioni a suo tempo dichiarate all'atto della presentazione della domanda, è onere dei richiedenti/beneficiari intervenire tempestivamente sull’istanza da essi inviata e già presente negli archivi dell’Istituto e adeguarne i contenuti alla luce delle variazioni sopravvenute, che saranno oggetto di verifica automatica da parte dell’INPS in fase di istruttoria della domanda stessa. In assenza di variazioni segnalate dall’utente ovvero in assenza di variazioni non comunicate dal beneficiario ma che potrebbero essere intercettate in automatico dalle procedure dell’Istituto, l’Assegno Unico e Universale sarà erogato alle medesime condizioni in essere già verificate nel corso delle precedenti istruttorie.
Serve comunque presentare l'ISEE 2023L’Isee si può richiedere in qualunque momento dell’anno. Tutti gli Isee presentati in corso d'anno, anche se fatti a dicembre, scadono il 31 dicembre. a tale proposito la CISL FP può aiutarti nel facilitare e velocizzare la procedura di presentazione. Il CAF CISL è già pronto per darti un aiuto concreto! Abbiamo già tutti i documenti che servono per l’Isee 2023: redditi e patrimonio sono riferiti al 2021 (quindi servono le CU o la dichiarazione dei redditi 2022 e valore e giacenza media dei conti correnti al 31/12/2021).
- Scarica l'elenco dettagliato dei documenti che servono per l'ISEE 2023
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Si precisa che in assenza di una nuova DSU (richiesta ISEE) presentata per il 2023 e correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico e universale sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.
La domanda di Assegno Unico andrà variata qualora sopravvengano variazioni del nucleo familiare, ad esempio:
- la nascita di figli;
- la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
- le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
- le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
- i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
- variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
- variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.